Prezzi e margini dei medicamenti

Attualmente ci sono vari incentivi sbagliati o regolamentazioni inadeguate per quanto concerne l'autorizzazione dei medicamenti e la determinazione del loro prezzo. Di conseguenza, i medicamenti continuano a essere più cari in Svizzera che all'estero e non è possibile opporsi alle aspettative sproporzionate sui prezzi da parte dell'industria.

Nei prossimi anni probabilmente saranno omologati molti nuovi medicamenti ad alto costo. Nascono domande riguardanti la finanziabilità e il contenimento dell’evoluzione delle spese nel settore dei medicamenti. L'attuale quadro normativo non è progettato per riflettere nuovi fenomeni, come la personalizzazione della medicina, la gestione della mancanza di prove (incertezza) o i prodotti combinati.

I futuri modelli di prezzo dovranno adattarsi a queste sfide. I seguenti parametri sono importanti:

  • Flessibilizzazione delle regole dei prezzi: La regolamentazione viene costantemente adattata alle attuali sfide (p. es. soluzione per problemi legati alla combinazione di medicamenti). Se non vi è (ancora) una chiara evidenza, i prodotti devono essere riportati temporaneamente nell’Elenco delle specialità (ES) con condizioni e un prezzo inferiore (cosiddetto Managed Entry Schemes). Se le condizioni non sono rispettate o i documenti riguardanti l’efficacia non vengono presentati in un secondo momento, i prodotti devono essere cancellati dall’ES. La proposta del Consiglio federale nel secondo pacchetto di misure va in questa direzione. Un certo grado di mancanza di trasparenza può essere accettato nella determinazione dei prezzi, come p. es. il fatto che i prezzi netti non siano più visibili nell'Elenco delle specialità. Tuttavia, i prezzi netti devono in ogni caso essere portati automaticamente all'attenzione delle istanze paganti e idealmente anche dei fornitori di prestazioni. La completa mancanza di trasparenza, come nella proposta con la soluzione del fondo, non è un'opzione dal punto di vista degli assicurati e dei pagatori di premi, né una buona governance, e deve quindi essere respinta.
  • Elaborazione e attuazione di un sistema differenziato per la fissazione dei prezzi: nel quadro di un tale sistema devono trovare impiego la prevalenza e l’impatto sul budget. Ciò significa che se un prodotto è largamente utilizzato o la sua applicazione viene ampliata, il prezzo deve diminuire. La determinazione dei prezzi non può basarsi sull’utilità economica teorica di un prodotto, perché porta a prezzi insostenibili in un’assicurazione sociale e non si ritrova neppure in altri mercati.

Attualmente, soltanto la ditta proponente può ricorrere contro la decisione riguardante l’autorizzazione e la determinazione del prezzo dell'UFSP. Gli assicuratori di malattie, in veste di istanze che sostengono i costi, non possono quindi reagire in favore dei propri clienti qualora un medicamento venga introdotto nel catalogo delle prestazioni nonostante i criteri EAE siano contestabili oppure abbia un prezzo considerato troppo alto o non giustificabile. La CSS è quindi del parere, come il gruppo di esperti istituito dal Consiglio federale per il contenimento dei costi, che al momento della determinazione del prezzo di un medicamento dovrà essere introdotto un diritto di ricorso per gli stakeholder interessati (assicuratori, consumatori/pazienti).

La CSS punta, inoltre, al risarcimento del margine di distribuzione negoziato con i fornitori di prestazioni a seconda dei diversi canali. A questo scopo è necessario diminuire il margine di vendita e dunque i prezzi dei medicamenti nell’Elenco delle specialità e contemporaneamente negoziare con ospedali, medici e farmacisti la parte propria alla distribuzione che verrebbe a crearsi. Il medico ha, per esempio, un’offerta limitata di medicamenti e dunque minori costi di magazzinaggio. I costi per la logistica e il capitale delle farmacie degli ospedali sono infatti già parti integranti dei forfait delle prestazioni ospedaliere stazionarie. Queste differenze devono ripercuotersi a livello tariffario. Contemporaneamente, le soluzioni contrattuali offrono il vantaggio di poter remunerare al momento della consegna dei medicamenti le prestazioni supplementari in base alla loro utilità supplementare. Come esempio per questo tipo di prestazione supplementare può essere menzionata la consegna di generici all’inizio della terapia. Con la remunerazione dei farmacisti basata sulle prestazioni (RBP), appena negoziata e inoltrata al Consiglio federale per l'approvazione, queste prestazioni sono rappresentate in modo adeguato.

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